Art. 3. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e societa' finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.». 2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2. 3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni in materia fiscale). - 1. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.". 2. All'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate; b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1". 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1". 5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo. 6. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 7 maggio 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.". 7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio. 8. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" sono sostituite dalla seguente: "2004".». - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133): «Art. 5. (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data. 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.».