Art. 3.

  La  dichiarazione  deve  essere  presentata ogni anno, anche se non
sono intervenute variazioni nei redditi gia' accertati.
  In  caso  di  omessa  dichiarazione, i redditi accertati per l'anno
precedente  continuano  ad  essere iscritti a ruolo, aumentati, per i
redditi  di  categoria  A, di categoria B e di categoria, C/1, del 10
per cento, salvo la facolta' dell'ufficio di rettificarli.
  Chi  omette  di presentare la dichiarazione e' punito con l'ammenda
da  lire 5000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi
lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre
sanzioni   previste,  per  le  singole  imposte,  dalle  disposizioni
vigenti,  nei  casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza
di accertamento o rettifica di ufficio.
  La   detta  ammenda  verra'  raddoppiata  in  caso  di  recidiva  e
triplicata in caso di recidiva reiterata.
  Il  decreto  o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno
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