Art. 3. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi gia' accertati. In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria, C/1, del 10 per cento, salvo la facolta' dell'ufficio di rettificarli. Chi omette di presentare la dichiarazione e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio. La detta ammenda verra' raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel foglio annunci legali.