Art. 3. (Art. 4 del Testo Unico) NEI CENTRI ARITATI Gli obblighi, i divieti e le limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, relativi alla circolazione nei centri abitati, disposti ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, dai sindaci dei Comuni, per il controllo e la regolazione del traffico sono resi di pubblica conoscenza attraverso i segnali stradali, oppure, in caso di urgente necessita', dagli agenti del traffico. Per i divieti e gli obblighi che hanno valore solamente in determinati giorni della settimana (come divieti di transito per talune categorie di veicoli) i prescritti segnali devono essere integrati da appositi pannelli complementari, previsti dall'articolo 26. Ciascun Comune deve conservare in atti il provvedimento che ha motivato l'apposizione del segnale. La parita' di ogni altra condizione relativa alle concessioni di aree da adibire a parcheggio con custodia e da accordare di preferenza agli Automobile Club e, per gli autocarri, all'Ente Autotrasporto Merci (EAM), deve risultare dalla valutazione delle particolari condizioni e agevolazioni del servizio reso all'utente, anche con riferimento alla possibilita' di un'organizzazione che consenta agli automobilisti italiani e stranieri abbonamenti validi per tutto il territorio dello Stato. Nelle relative convenzioni di concessione dovranno essere precisate le modalita' in base alle quali la prestazione deve essere svolta, le garanzie offerte all'utente per il servizio e le relative tariffe, il tutto con criteri di uniformita' per tutto il territorio nazionale. Le aree destinate a parcheggio con custodia non devono essere superiori a quelle, nella stessa zona o adiacenze, autorizzate a parcheggio libero non a pagamento. Nei parcheggi senza custodia nei quali si deve fare uso di mezzi o dispositivi atti al controllo del tempo di sosta, le caratteristiche di detti mezzi o dispositivi dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero dei lavori pubblici.