Art. 3.
          Modalita' di accesso e di assegnazione del fondo

  1.   Al   fine  di  ottenere  il  contributo  di  cui  al  presente
provvedimento,   i   comuni   montani  sottodotati,  con  popolazione
inferiore  a  1.000  abitanti,  come  individuati in base all'art. 9,
comma  3 del decreto legislativo n. 244 del 1997, presentano apposita
domanda,   secondo  l'allegato  modello  A,  alla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo  competente  per  territorio,  a  pena  di
decadenza,   entro   e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto. Nella
domanda  dovra'  essere  precisato  per  quali  finalita', tra quelle
individuate  nell'art.  1  del  presente  decreto,  il comune intende
utilizzare il contributo eventualmente assegnato.