Art. 3. Modalita' di accesso e di assegnazione del fondo 1. Al fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni montani sottodotati, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come individuati in base all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 244 del 1997, presentano apposita domanda, secondo l'allegato modello A, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, a pena di decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nella domanda dovra' essere precisato per quali finalita', tra quelle individuate nell'art. 1 del presente decreto, il comune intende utilizzare il contributo eventualmente assegnato.