Art. 3.
    1.  Al  termine  del  terzo,  quinto e settimo anno accademico di
attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato provvede ad
effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base
dei  rapporti  annuali  del  Nucleo di valutazione interna di ateneo,
nonche' sul rispetto dei requisiti minimi strutturali e di docenza di
cui  al  decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15 richiamato nelle
premesse.
    2.  Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine
del  quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita'
i  contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art.
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le
effettive disponibilita' di risorse.
    3.  Sulla  base  dell'ultima  valutazione  positiva  da parte del
Comitato   puo'  essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto
indicato  all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262.
Il  mantenimento  dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
    4.  Il  presente  decreto e' inviato al Ministero della giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Roma, 5 maggio 2005
                                                 Il Ministro: Moratti