Art. 3. Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantita', deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio. Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esercitera' sulle materie detenute i controlli necessari. E' parimenti soggetto all'obbligo di denunzia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantita' tali che la radioattivita' complessiva all'atto della denunzia ecceda un decimi di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinate esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanita'. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore e' tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione. Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.