(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 3)
                               Art. 3. 
       Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione 

 
  Agli agenti della riscossione puo' essere demandata la  riscossione
di entrate di qualsiasi genere  spettanti  ad  enti  autorizzati  per
legge ad avvalersi della loro  opera.  Per  la  riscossione  di  tali
entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non  riscosso
come riscosso soltanto se  cio'  sia  stabilito  dalla  legge  o  dal
contratto esattoriale. 
  Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17  luglio  1890,
n.  6972,  hanno  la  facolta'  di  affidare,  in  qualunque   tempo,
all'esattore comunale la riscossione  delle  loro  entrate,  comprese
quelle di cui alla legge 30 luglio 1896,  n.  344,  ed  il  pagamento
delle loro spese, con l'osservanza per  queste  ultime  di  tutte  le
disposizioni  emesse  o  che  fossero  per  emettersi  dal  Ministero
dell'interno. L'esattore  e'  tenuto  ad  assumere  il  servizio  con
l'obbligo del non riscosso come riscosso. 
  Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la  facolta'
ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore  del  comune  ove
hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di  altri  comuni
ove i detti enti abbiano rendite proprie. 
  Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso. 
  Anche  quando  non  ne  sia  prevista  per  legge  la  facolta'  di
riscossione a  mezzo  dell'esattore,  i  contributi  previdenziali  e
sindacali   possono    essere    riscossi    dall'esattore,    previa
autorizzazione del Ministro per  le  finanze  e  alle  condizioni  da
questo stabilite.  In  ogni  caso  deve  essere  tenuto  distinto  il
servizio di riscossione dei  contributi  da  quello  di  esattoria  e
tesoreria e  deve  essere  assicurato  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dalle leggi tributarie.