Art. 3. Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione Agli agenti della riscossione puo' essere demandata la riscossione di entrate di qualsiasi genere spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi della loro opera. Per la riscossione di tali entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non riscosso come riscosso soltanto se cio' sia stabilito dalla legge o dal contratto esattoriale. Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, hanno la facolta' di affidare, in qualunque tempo, all'esattore comunale la riscossione delle loro entrate, comprese quelle di cui alla legge 30 luglio 1896, n. 344, ed il pagamento delle loro spese, con l'osservanza per queste ultime di tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi dal Ministero dell'interno. L'esattore e' tenuto ad assumere il servizio con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la facolta' ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore del comune ove hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di altri comuni ove i detti enti abbiano rendite proprie. Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso. Anche quando non ne sia prevista per legge la facolta' di riscossione a mezzo dell'esattore, i contributi previdenziali e sindacali possono essere riscossi dall'esattore, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e alle condizioni da questo stabilite. In ogni caso deve essere tenuto distinto il servizio di riscossione dei contributi da quello di esattoria e tesoreria e deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi tributarie.