Art. 3. 
 
  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo   con   preavviso   e'
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi  contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero  da  ragioni  inerenti  all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.