Art. 3.

  Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942; n.
1150, sono inseriti i seguenti commi:
  "Con  lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al
piano,  su  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici e
sentito  il  Comune,  le  modifiche  che  non  comportino sostanziali
innovazioni,  tali  cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del
piano  stesso  ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti
all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con
deliberazione  del  Consiglio  comunale,  nonche'  quelle  che  siano
riconosciute indispensabili per assicurare:
    a)  il  rispetto  delle  previsioni  del  piano  territoriale  di
coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
    b)  la  razionale  e  coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato;
    c)  la  tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici;
    d)  l'osservanza  dei  limiti  di cui agli articoli 41-quinquies,
sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
  Le  modifiche  di  cui  alla  lettera  c) sono approvate sentito il
Ministro   per   la  pubblica  istruzione,  che  puo'  anche  dettare
prescrizioni   particolari   per   singoli   immobili   di  interesse
storico-artistico.
  Le  proposte  di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di
quelle   riguardanti   le  osservazioni  presentate  al  piano,  sono
comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie
controdeduzioni  con deliberazione del Consiglio comunale che, previa
pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei
lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
  Nelle  more  di  approvazione  del  piano,  le  normali  misure  di
salvaguardia  di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive
modificazioni, sono obbligatorie".