Art. 3.
                 Commissione centrale per la musica

  Per l'esame dei problemi generali concernenti le attivita' musicali
e  per  lo  svolgimento  delle  attribuzioni specifiche fissate dalla
presente  legge, e' istituita presso il Ministero del turismo e dello
spettacolo la Commissione centrale per la musica.
  La  Commissione  e' presieduta dal Ministro per il turismo e per lo
spettacolo  o,  per  sua  delega,  da un Sottosegretario di Stato del
medesimo dicastero ed e' composta da:
    a) il direttore generale dello spettacolo;
    b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
    c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
    e)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
    g)  sei  sovrintendenti  di  enti autonomi lirici, fra i quali il
sovrintendente  del  Teatro  alla Scala di Milano e il sovrintendente
del Teatro dell'Opera di Roma;
    h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
    i)   un  rappresentante  dei  teatri  di  tradizione  di  cui  al
successivo art. 28;
    l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori;
    m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
    n)  due  rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno
in rappresentanza delle societa' ed istituzioni di cui al terzo comma
del successivo art. 32;
    o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
    p) due rappresentanti dei musicisti;
    q) un direttore di orchestra;
    r) un rappresentante degli artisti lirici;
    s) un coreografo;
    t) due critici musicali;
    u) tre esponenti della cultura musicale;
    v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.
  La  Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo
e per lo spettacolo.
  I  componenti  di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle
rispettive  Amministrazioni  tra  funzionari della carriera direttiva
con qualifica non inferiore ad ispettore generale.
  Un  componente  di  cui  alla lettera i) e' designato dai teatri di
tradizione  e  quelli  di  cui  alla  lettera n) sono designati dalle
rispettive categorie di istituzioni e societa'.
  I componenti di Cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero
del  turismo  e  dello spettacolo su una terna di nominativi proposta
dalle    organizzazioni    nazionali    di   categoria   maggiormente
rappresentative.  I  componenti di cui alla lettera g) sono designati
dall'Associazione  nazionale  enti lirici e sinfonici e quello di cui
alla  lettera  v)  dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I
componenti  di  cui  alla  lettera u) sono scelti dal Ministro per il
turismo e per lo spettacolo.
  I  componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre
anni.
  I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t)
e  v)  possono  essere  sostituiti da supplenti, designati e nominati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario della
carriera  direttiva  del Ministero del turismo e dello spettacolo con
qualifica di direttore di divisione.
  La  Commissione  e'  convocata dal Ministro per il turismo e per lo
spettacolo,  di  sua  iniziativa,  o  quando  ne  sia fatta richiesta
motivata da 1/3 dei componenti.
  Le  riunioni  della  Commissione  sono valide quando siano presenti
almeno i due terzi dei suoi componenti.