Art. 3. Commissione centrale per la musica Per l'esame dei problemi generali concernenti le attivita' musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica. La Commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed e' composta da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana; g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma; h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia; i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28; l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori; m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo; n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle societa' ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32; o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; p) due rappresentanti dei musicisti; q) un direttore di orchestra; r) un rappresentante degli artisti lirici; s) un coreografo; t) due critici musicali; u) tre esponenti della cultura musicale; v) un rappresentante dei Comuni d'Italia. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Un componente di cui alla lettera i) e' designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e societa'. I componenti di Cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione. La Commissione e' convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti. Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.