Art. 3. Titolarita' dell'invenzione 1. Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in tutto o in parte, da terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo all'invenzione ottenuta appartiene all'inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento. 2. Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprieta' industriale siano conseguiti con il contributo di piu' inventori i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. 3. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, e' riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennita' stabilita all'interno della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.