Art. 3.
  1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle  iniziative  da  porre  in  essere  ai  sensi dell'ordinanza al
Commissario  delegato  e'  corrisposto un compenso da determinare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente
ordinanza,  il  Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino
ad  un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente alle
amministrazioni   pubbliche.   Tale   personale   e'  autorizzato  ad
effettuare   lavoro  straordinario  nel  limite  di  70  ore  mensili
pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione.
  3.  Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che
devono   essere   eseguite  per  il  superamento  dell'emergenza,  il
Commissario  delegato  puo'  avvalersi di non oltre tre esperti nelle
materie   tecniche,   giuridiche   ed  amministrative,  ai  quali  e'
corrisposta  un  indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti
di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
  4.   Gli   oneri   derivanti   dall'applicazione   dei   precedenti
commi gravano  sulle  risorse  finanziarie  assegnate  al Commissario
delegato.