Art. 3. 
 
  Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
puo' essere domandato da uno dei coniugi: 
    1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,  l'altro  coniuge
e' stato condannato, con sentenza passata  in  giudicato,  anche  per
fatti commessi in precedenza: 
      a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,
anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi,  esclusi
i reati politici e quelli commessi per motivi di  particolare  valore
morale e sociale; 
      b)  a  qualsiasi  pena  detentiva  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 564 del codice penale  e  per  i  delitti  di  cui  agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in  danno  di
un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o  costrizione
del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonche'
per  sfruttamento  o  favoreggiamento  della  prostituzione   di   un
discendente o di un figlio adottivo; 
      c) a qualsiasi pena per omicidio  volontario  in  danno  di  un
discendente o figlio adottivo ovvero per tentato  omicidio  in  danno
del coniuge o di un discendente o figlio adottivo; 
      d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,  per  i
delitti di  cui  all'articolo  582,  quando  ricorra  la  circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli
570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio
anche adottivo. 
  Nelle ipotesi previste alla lettera  d)  il  giudice  competente  a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili  del
matrimonio  accerta,  anche  in  considerazione   del   comportamento
successivo del  convenuto,  la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o
ricostituire la convivenza familiare. 
  Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del  presente  articolo
la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia  stato  condannato
per concorso nel reato  ovvero  quando  la  convivenza  coniugale  e'
ripresa; 
  2) nei casi in cui: 
    a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente  da
uno dei delitti previsti nelle lettere b) e  c)  del  numero  1)  del
presente articolo, quando il  giudice  competente  a  pronunciare  lo
scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
accerta l'inidoneita' del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la
convivenza familiare; 
    b) e' stata pronunciata con  sentenza  passata  in  giudicato  la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e'  stata  omologata  la
separazione consensuale ovvero e' intervenuta  separazione  di  fatto
quando la separazione  di  fatto  stessa  e'  iniziata  anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni. 
  In tutti i predetti casi, per  la  proposizione  della  domanda  di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,  le
separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque  anni
a far tempo  dalla  avvenuta  comparizione  dei  coniugi  innanzi  al
presidente del tribunale nella procedura  di  separazione  personale;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma  precedente,
i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. 
  Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine  di  cui
sopra e' elevato: 
    ad anni sette, nel caso  di  separazione  pronunciata  per  colpa
esclusiva dell'attore; 
    ad anni sei, nel caso di  separazione  consensuale  omologata  in
data anteriore all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  o  di
separazione di fatto; 
    c) il procedimento penale promosso per i delitti  previsti  dalle
lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo  si  e'  concluso
con sentenza di non  doversi  procedere  per  estinzione  del  reato,
quando il giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei  fatti
commessi sussistano gli  elementi  costitutivi  e  le  condizioni  di
punibilita' dei delitti stessi; 
    d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione  che  dichiari  non  punibile  il
fatto per mancanza di pubblico scandalo; 
    e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha  ottenuto  all'estero
l'annullamento o  lo  scioglimento  del  matrimonio  o  ha  contratto
all'estero nuovo matrimonio; 
    f) il matrimonio non e' stato consumato.