Art. 3.
                       (Assistenza sanitaria)

  Fino  all'entrata  in  vigore  della riforma sanitaria il Ministero
della   sanita'   provvede  direttamente  o  tramite  i  suoi  organi
periferici  all'assistenza  sanitaria  protesica e specifica a favore
dei  mutilati  ed  invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del
caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui
risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra
regione viciniore.
  Il   Ministero   della   sanita'   provvede  altresi'  direttamente
all'erogazione  dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica
e  ospedaliera  a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati
in  istituti  convenzionati  con  il  Ministero  stesso  per tutto il
periodo  in  cui  dura  il  ricovero,  ove  per  tale  assistenza non
provvedano enti mutualistici e assicurativi.
  L'assistenza  di  cui al comma precedente e' erogata anche a favore
dei  minori  degli  anni  18  ricoverati  a degenza diurna nei centri
convenzionati col Ministero della sanita'.
  L'assistenza  sanitaria  specifica  puo'  attuarsi  nella  forma di
trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza
residenziale.
  Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei
precedenti   commi,   puo'   stipulare   convenzioni   con   cliniche
universitarie,  con  ospedali,  con enti, associazioni ed istituzioni
pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che
siano  sottoposti  alla  sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni
educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.