Art. 3. All'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' aggiunto il seguente comma: "Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessita' di impedirne qualsiasi utilizzazione".