Art. 3. 
                       Prestazioni di servizi 
 
  Costituiscono  prestazioni  di   servizi   le   prestazioni   verso
corrispettivo dipendenti da contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito  e  in  genere  da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale  ne  sia  la
fonte. 
  Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se  effettuate  verso
corrispettivo: 
    1) le concessioni di  beni  in  locazione,  affitto,  noleggio  e
simili; 
    2)  le  cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili  relative  ad
invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili,
a marchi ed insegne e a diritti d'autore; 
    3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed  esclusi
i prestiti obbligazionari; 
    4)  le  somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  nei  pubblici
esercizi e nelle mense aziendali; 
    5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
  Le  assegnazioni  indicate  al  n.  6)  dell'art.  2  costituiscono
prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al
primo comma o ai numeri 1), 2) e 5) del secondo  comma  del  presente
articolo. 
  Non  costituiscono  prestazioni  di  servizi  le  prestazioni   dei
commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) dell'art. 2 ne' le
cessioni di contratto e le prestazioni di  mandato  e  di  mediazione
relative agli atti di cui alla  lettera  a)  del  terzo  comma  dello
stesso articolo.