Art. 3. Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), puo' ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione. L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare e' autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario. Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidita' relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.