Art. 3. 
 
  Gli impianti di produzione del calore per  il  riscaldamento  degli
edifici di cui all'articolo 1, da installare dopo l'entrata in vigore
del regolamento di esecuzione, devono essere dimensionati per fornire
una temperatura dell'aria nell'ambiente non superiore a 20°C, tenendo
conto delle condizioni climatiche locali e del coefficiente  volumico
globale di isolamento termico di cui al successivo articolo 14. 
  Ad  esclusione  dei  locali  situati  negli  edifici   adibiti   ad
abitazione, ad uffici pubblici o privati, ad attivita' commerciale  o
ricreativa, puo' essere prevista  la  fornitura  di  una  temperatura
maggiore se richiesta per  particolari  esigenze  che  devono  essere
precisate  nel   regolamento   di   esecuzione   e   dettagliatamente
giustificate nelle relazioni tecniche di cui al  successivo  articolo
9.