Art. 3. Gli impianti di produzione del calore per il riscaldamento degli edifici di cui all'articolo 1, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria nell'ambiente non superiore a 20°C, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e del coefficiente volumico globale di isolamento termico di cui al successivo articolo 14. Ad esclusione dei locali situati negli edifici adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici o privati, ad attivita' commerciale o ricreativa, puo' essere prevista la fornitura di una temperatura maggiore se richiesta per particolari esigenze che devono essere precisate nel regolamento di esecuzione e dettagliatamente giustificate nelle relazioni tecniche di cui al successivo articolo 9.