Art. 3.
                           Marchio C.E.E.

  Gli  imballaggi  preconfezionati  conformi  alle disposizioni della
presente  legge  possono  essere  contrassegnati con marchio C.E.E. e
sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il
marchio non e' "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando
inchiostri  indelebili  e  tali  da  non  alterare le caratteristiche
dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.
  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  applicazione del marchio
C.E.E.  sono  fissate  con  decreti  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  E'  vietata  l'apposizione,  sugli  imballaggi  preconfezionati non
conformi  alle  disposizioni della presente legge, di contrassegni le
cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con
il  marchio  C.E.E.  o  da trarre comunque in inganno l'acquirente di
preimballaggi C.E.E.