Art. 3.
            Analisi di impatto della regolamentazione AIR
  1.  L'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione (AIR) consiste
nella  valutazione  preventiva degli effetti di ipotesi di intervento
normativo  ricadenti  sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione    e    sul    funzionamento    delle   pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
  2.  L'AIR  consente di verificare la necessita' e l'opportunita' di
un  intervento  normativo e orienta il decisore politico verso scelte
efficaci  e  rispondenti  alle  esigenze  dei  cittadini,  garantendo
trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
  3.  Con  successive  leggi  regionali  o  con  altri atti anche non
normativi,  nel  rispetto  dei principi e criteri generali condivisi,
enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti:
    a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
    b)  le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione
dellAIR;
    c) i  criteri  generali  e le procedure, nonche' l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR.
  4.  Gli  elementi  da  considerare  nell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sono:
    a) descrizione  degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni
alternative;
    b) individuazione dei soggetti destinatari;
    c) valutazione dei benefici e dei costi;
    d) disponibilita' di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
    e) valutazione  della c.d. «opzione zero», cioe' dell'alternativa
di lasciare immutata la situazione esistente.
  5.  La  realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di
proporzionalita' secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi
e,  in  particolare,  la  scelta  della  metodologia  di  valutazione
economica  da  utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di
valutazione,   sulla   base   di   un  giudizio  di  significativita'
dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.