Art. 3. Analisi di impatto della regolamentazione AIR 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. 2. L'AIR consente di verificare la necessita' e l'opportunita' di un intervento normativo e orienta il decisore politico verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale. 3. Con successive leggi regionali o con altri atti anche non normativi, nel rispetto dei principi e criteri generali condivisi, enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti: a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dellAIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR. 4. Gli elementi da considerare nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono: a) descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni alternative; b) individuazione dei soggetti destinatari; c) valutazione dei benefici e dei costi; d) disponibilita' di bilancio per l'attuazione dell'intervento; e) valutazione della c.d. «opzione zero», cioe' dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente. 5. La realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di proporzionalita' secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi e, in particolare, la scelta della metodologia di valutazione economica da utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di valutazione, sulla base di un giudizio di significativita' dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.