Art. 3. 1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica: a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1; b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attivita' libero professionale di cui all'art. 2.