Art. 3. 1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo. 2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse. 3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti. 4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2007 Il Ministro: Mussi