Art. 3. 
                  Prestazione sportiva dell'atleta 
 
  La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto  di
contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella
presente legge. 
  Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo
quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a)  l'attivita'   sia   svolta   nell'ambito   di   una   singola
manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra  loro  collegate
in un breve periodo di tempo; 
    b) l'atleta non  sia  contrattualmente  vincolato  per  cio'  che
riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; 
    c) la prestazione  che  e'  oggetto  del  contratto,  pur  avendo
carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque
giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.