ART. 3. (Composizione delle commissioni giudicatrici) Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale ed interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essere conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive. I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da uni direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con altri tre componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.