ART. 3.
            (Composizione delle commissioni giudicatrici)

  Le  commissioni  giudicatrici,  nominate rispettivamente, a seconda
delle  competenze  stabilite  dal precedente articolo 1, dal Ministro
della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale ed
interregionale  e  dal provveditore agli studi, sono presiedute da un
professore  universitario  o da un preside o direttore didattico o da
un  ispettore  tecnico  e  sono  composte da due docenti di ruolo con
almeno   cinque   anni   di  anzianita'  nel  ruolo,  titolari  degli
insegnamenti  cui  si  riferisce  il  concorso  ed  in  possesso  dei
requisiti  stabiliti  dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  I  docenti  componenti  le commissioni giudicatrici sono scelti per
sorteggio  tra  i  docenti  in possesso dei requisiti di cui al comma
precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio
in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui
si  riferisce  il  concorso,  da  determinarsi mediante sorteggio dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente
le  predette  commissioni  giudicatrici  non puo' essere conferita al
medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive.
  I  presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica
istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali
o  dai  provveditori  agli studi fra coloro i quali siano compresi in
appositi  elenchi  compilati,  per  i  professori  universitari,  dal
Consiglio  universitario  nazionale,  e, per il personale direttivo e
ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  Modalita'  analoghe  sono  seguite  per la scelta dei componenti le
commissioni   giudicatrici  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale  educativo  delle  istituzioni educative statali. Esse sono
presiedute  preferibilmente  da un rettore dei convitti nazionali, da
una  direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  da  uni
direttore  delle  scuole  speciali  statali, ovvero dal preside di un
istituto  tecnico  o  professionale  con  annesso  convitto,  e  sono
composte  da  due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con
almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
  Qualora   il  numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni,  di  cui  ai  precedenti  primo  e  quarto  comma,  sono
integrate,  seguendo  le  medesime modalita' di scelta, con altri tre
componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori
didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
  In  tal  caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali
e'  preposto  il  presidente  della  commissione originaria che a sua
volta  e'  integrata  da  un  altro  componente  e  si  trasforma  in
sottocommissione,  in  modo  che  il  presidente  possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.