(Protocollo-art. III)
                            ARTICOLO III. 
                   (Comunicazione di informazioni) 
 
  Il  testo  dell'articolo  II  (1)  (b)  della   Convenzione   viene
sostituito dal seguente: 
    "Un  elenco  degli  ispettori  nominati  o  delle  organizzazioni
riconosciute che sono autorizzati  ad  agire  per  loro  conto  nella
trattazione delle questioni relative al progetto,  alla  costruzione,
allo equipaggiamento ed alla conduzione delle  navi  che  trasportano
sostanze pericolose secondo  le  disposizioni  delle  Norme,  da  far
circolare  tra  le  Parti  per  informazione  dei  loro   funzionari.
L'Amministrazione dovra'  percio'  notificare  all'Organizzazione  le
responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni  date
agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute".