ARTICOLO III. (Comunicazione di informazioni) Il testo dell'articolo II (1) (b) della Convenzione viene sostituito dal seguente: "Un elenco degli ispettori nominati o delle organizzazioni riconosciute che sono autorizzati ad agire per loro conto nella trattazione delle questioni relative al progetto, alla costruzione, allo equipaggiamento ed alla conduzione delle navi che trasportano sostanze pericolose secondo le disposizioni delle Norme, da far circolare tra le Parti per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione dovra' percio' notificare all'Organizzazione le responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni date agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute".