(Protocollo-art. III)
                            ARTICOLO III. 
                  (Comunicazione di informazioni). 
 
  Le  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo  si  impegnano   a
comunicare alla Segreteria generale dell'I.M.C.O. (da qui  in  avanti
indicata come "l'Organizzazione"), ed a depositare presso di essa, un
elenco di  ispettori  nominati,  o  di  organizzazioni  riconosciute,
autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le  misure  per
la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire  alle  Parti
per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione deve  percio'
notificare  all'Organizzazione  le   specifiche   responsabilita'   e
condizioni dell'autorizzazione delegata agli  ispettori  nominati  od
alle organizzazioni riconosciute.