Art. 3.

  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all'imposta sui redditi
delle  persone  fisiche,  i  soggetti  indicati  nell'articolo 2 sono
tenuti  a  depositare un'attestazione concernente le variazioni della
situazione  patrimoniale  di  cui  al  numero  1  del primo comma del
medesimo  articolo  2  intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione  dei  redditi. A tale adempimento annuale si applica il
penultimo comma dell'articolo 2.