Art. 3.

  E'  autorizzato  l'impiego  di  unita'  di misura diverse da quelle
legali:
    a)  nei  settori  della  navigazione  marittima  ed  aerea  e del
traffico  ferroviario,  qualora  tali  unita'  siano  contemplate  da
convenzioni  o  da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la
Comunita' economica europea;
    b)  per  i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o
in  servizio  alla  data  del  31  dicembre  1982  e  per  i relativi
componenti e ricambi.
  Tuttavia   i  dispositivi  indicatori  degli  strumenti  di  misura
indicati  nella  lettera  b) devono essere conformi alle disposizioni
del presente decreto entro il 31 dicembre 1985.
  Nel   settore   disciplinato   dal   paragrafo   I   della   "Norma
internazionale  ISO  2955  del  1  marzo  1974  -  Elaborazione della
informazione:  Rappresentazioni  di  unita'  SI e di altre unita' per
l'uso  di  sistemi  che  comprendono serie limitate di caratteri", si
applicano  le  prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia
di unita' contemplate dal presente decreto.
  E'  autorizzato  fino  al 31 dicembre 1989 l'impiego di indicazioni
plurime,  costituite  dall'indicazione  di una delle unita' di misura
legali  previste  all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu'
indicazioni  espresse  con  unita' diverse. In tal caso l'indicazione
dell'unita'  legale  deve  essere  predominante  e  le dimensioni dei
caratteri  di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei
caratteri delle indicazioni che l'accompagnano.
  Gli  strumenti  di misura devono recare le indicazioni di grandezza
in un'unica unita' di misura legale.