Art. 3. E' autorizzato l'impiego di unita' di misura diverse da quelle legali: a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unita' siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunita' economica europea; b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi. Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985. Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 1 marzo 1974 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unita' SI e di altre unita' per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unita' contemplate dal presente decreto. E' autorizzato fino al 31 dicembre 1989 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unita' di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse con unita' diverse. In tal caso l'indicazione dell'unita' legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano. Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unita' di misura legale.