ART. 3. 
 
  L'istituto di assistenza  pubblico  o  privato  esercita  i  poteri
tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo
I del titolo X del libro I del codice civile, fino a  quando  non  si
provveda alla nomina di un tutore, ed  in  tutti  i  casi  nei  quali
l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia  impedito.
All'istituto  di  assistenza  spettano  i  poteri  e   gli   obblighi
dell'affidatario di cui all'articolo 5. 
  Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio  della  potesta',
l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.