(TESTO UNICO-art. 3)
                               Art. 3. 
(Regio  decreto  24  settembre  1931,  n.  1256,  art.   3;   decreto
legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e
                                 5) 
 
Formula di emanazione dei  decreti  normativi  del  Presidente  della
                             Repubblica 
 
  1. L'emanazione degli atti  normativi,  adottati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica e da inserire nella  Raccolta  ufficiale,
reca nella premessa la citazione  delle  disposizioni  in  base  alle
quali l'atto e' emanato e la indicazione del Ministro o dei  Ministri
proponenti. Quando per legge e' richiesto il parere del Consiglio  di
Stato o e'  intervenuta  apposita  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti. 
 
  2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo e' espressa
con la formula seguente: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto l'articolo ...... della Costituzione o della legge; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto) 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ......; (ove intervenuta) 
    Sulla proposta del Ministro ......; (o dei Ministri ......); 
 
                                EMANA 
 
  il seguente decreto: 
 
    Testo del decreto 
 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserIto  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare".