Art. 3. Procedura di nomina degli esperti 1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica. 2. I membri di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.