Art. 3. 
                  Procedura di nomina degli esperti 
 
  1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del  precedente
articolo  2  sono  nominati  con,  decreto   del   Presidente   della
Repubblica. 
  2. I membri di cui al comma 1, lettera b), del precedente  articolo
2 sono nominati  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  su
proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.