Art. 3.

  All'onere  finanziario  per  la  gestione della riserva naturale si
provvedera' con:
    le   somme   all'uopo   stanziate   nel  bilancio  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
    gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;
    gli  eventuali  contributi di amministrazioni pubbliche e di enti
privati e cittadini;
    i  proventi  derivanti  dalla  gestione dei servizi connessi alle
funzioni della riserva naturale stessa.