Art. 3. All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvedera' con: le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; gli eventuali interventi finalizzati dello Stato; gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini; i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle funzioni della riserva naturale stessa.