Art. 3.
  1.  Con  l'adozione  dei provvedimenti di deroga le regioni debbono
adottare i piani di intervento di  cui  all'art.  18,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2. I piani di intervento devono essere trasmessi ai Ministeri della
sanita' e dell'ambiente entro trenta giorni dalla loro adozione,  per
la  individuazione  delle  eventuali ulteriori misure di cui all'art.
16, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 236.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 luglio 1988
                                         Il Ministro della sanita'
                                                DONAT CATTIN
Il Ministro dell'ambiente
      RUFFOLO
 
          Nota all'art. 3:
             Per  il  testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 236/88 si veda
          la precedente nota all'art. 1. Per il  testo  dell'art.  16
          del medesimo decreto si veda la precedente nota all'art. 2.