Art. 3. 1. Con l'adozione dei provvedimenti di deroga le regioni debbono adottare i piani di intervento di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. I piani di intervento devono essere trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente entro trenta giorni dalla loro adozione, per la individuazione delle eventuali ulteriori misure di cui all'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 luglio 1988 Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Nota all'art. 3: Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 236/88 si veda la precedente nota all'art. 1. Per il testo dell'art. 16 del medesimo decreto si veda la precedente nota all'art. 2.