Art. 3. Riorganizzazione delle cattedre 1. A partire dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovra' procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di servizio da parte dei docenti, per adeguarle piu' puntualmente all'orario obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi di istituti e scuole, sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi (( curricula )) . Alla rideterminazione degli orari di cattedra si dovra' provvedere secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni (a), nonche' delle norme recate, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988. 4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni. (( 4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto )) (( provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto )) (( disposto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 )) (b), (( per il )) (( completamento dell'orario di insegnamento. Le relative )) (( modalita' sono stabilite con ordinanza del Ministro della )) (( pubblica istruzione. ))
(a) Il contenuto degli articoli 70 e seguenti (fino all'art. 72) del D.P.R. n. 417/1974 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: L'art. 70 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) riguarda la disciplina del trasferimento d'ufficio del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, per i casi di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede. Gli articoli seguenti sono il 71 ed il 72, che riguardano, rispettivamente, la determinazione degli organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio ed i mezzi d'impugnativa, in sede amministrativa, dei provvedimenti di trasferimento d'ufficio ed a domanda. L'art. 70 citato e' stato modificato dall'art. 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale, al fine di graduare i soggetti interessati dal procedimento di trasferimento, nel caso di soppressione di posti o cattedre, prevede "un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella stessa sede". Un'ulteriore modifica, per quanto riguarda la valutazione del servizio di ruolo ai fini predetti, e' stata introdotta dall'art. 19, comma quarto, della legge 20 maggio 1982, n. 270. L'accordo relativo al personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988 e recepito con il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, reca, all'art. 18, norme sulla "mobilita' del personale della scuola" e, all'art. 21, norme sulla "mobilita' per incompatibilita'". (b) Il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) prevede che: "Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilita' degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attivita' di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalita' stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento".