Art. 3. 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente: "Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione e' ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreche' ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".