Art. 3. 
  1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della  legge  28  febbraio
1985, n. 47, e' aggiunto il seguente: 
  "Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere
adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente,
l'ammontare  dell'oblazione  e'  ridotta  nella  misura  indicata  ai
precedenti commi  terzo  e  quarto,  sempreche'  ricorrano  nei  loro
confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni  di  cui  agli
stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il  quale
si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la  quale  si
richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".