Art. 3. Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri 1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decretolegge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla data di emanazione di provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti. 3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4. 4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogata.