Art. 3. 
Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili  professionali  del
                       personale dei Ministeri 
 1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter  del  decretolegge  6
giugno 1981, n. 283, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto  con  l'emanazione  del
primo  provvedimento   di   ciascuna   amministrazione   statale   di
inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione
dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  2. Dalla data del provvedimento  di  cui  al  comma  1  e  fino  al
completamento delle procedure  di  inquadramento  del  personale  nei
profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e  decimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n.  312,  e  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432,  le  amministrazioni  statali  non
possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le
assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla
data di emanazione di provvedimenti di cui al comma 1, se  consentite
dalle disposizioni di legge vigenti. 
  3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di  riqualificazione,
di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  1981,  n.  432,
trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano
ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della  legge  11
luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo  professionale  di
qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono
le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4. 
  4.  La  prescrizione  del  termine  di  novanta   giorni   per   la
presentazione della domanda di partecipazione alla  prova  selettiva,
contenuta nel decimo comma dell'articolo  4  della  legge  11  luglio
1980, n. 312, e' abrogata.