Art. 3. Tutto il burro trasformato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto deve essere incorporato, entro i termini previsti dall'art. 4 o dall'art. 26 del "regolamento", negli alimenti composti per gli animali quali definiti all'art. 9, par. 1, primo comma, del "regolamento". Le imprese che intendono effettuare le operazioni di cui al comma precedente devono chiedere, per ogni stabilimento, l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, per il tramite degli "organi di controllo". La domanda redatta in carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto, dovra' essere presentata tramite gli "organi di controllo", in duplice copia ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento. Gli "organi di controllo" inoltrano al Ministero una copia della domanda corredandola del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneita' dello stabilimento a garantire la corretta utilizzazione del burro secondo le disposizioni impartite dal "regolamento" e dal presente decreto. Le imprese che intendono utilizzare il burro acquistato ai sensi del presente decreto per la fabbricazione delle premiscele di cui all'art. 9, par. 1, primo comma, secondo trattino del "regolamento", che presentino una composizione caratteristica per mangimi, devono presentare un'apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, per il tramite degli "organi di controllo". La domanda, redatta in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, dovra' essere inoltrata secondo le procedure descritte al terzo e quarto comma del presente articolo, corredata dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 281.