Art. 3.
  1.  Nei  limiti  dello stanziamento di cui al comma 5, il Ministero
dei  lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1977, n. 933.
  2.  All'aggiornamento  economico  dei  progetti  si provvede, senza
necessita'  di  alcun  altro  parere, secondo le variazioni dei costi
rilevate  dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti
per   i   lavori   in  corso  in  materia  di  revisione  dei  prezzi
contrattuali,   ferma   restando  ogni  altra  clausola  contrattuale
originaria o comunque definita.
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 3 della legge 28
ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze
in  data  16  luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168
del 22 luglio 1986.
  4.  La  lettera  a)  del  comma 7 dell'articolo 13-noviesdecies del
decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione,
dalla  legge  24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che i
decreti   di   affidamento  debbono  riguardare  l'intera  previsione
progettuale  comunque  esaminata,  anche nel caso in cui l'esecuzione
dei lavori venga concessa nei limiti dei fondi disponibili.
  5.  All'onere  di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del
comma  1  si  provvede,  quanto  a  lire  90 miliardi, a carico delle
disponibilita'  del  capitolo  9309  dello  stato  di  previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici per l'anno 1988 e, quanto a lire 120
miliardi,   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo  utilizzando lo
specifico accantonamento.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.