Art. 3. 1. Il contributo chilometrico di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 877, sara' commisurato alla percorrenza chilometrica annuale di ciascuna autolinea, ricavata secondo i criteri dell'art. 2 del presente decreto, denunciata dall'impresa e controllata dall'ufficio provinciale M.C.T.C. competente. 2. I soggetti di cui all'art. 1 dovranno allegare alla domanda di contributo una dichiarazione debitamente sottoscritta e compilata secondo lo schema allegato. 3. L'ammontare del contributo non potra' essere superiore al passivo denunciato.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 2 della legge n. 877/1986 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' corrisposto fino al limite massimo per autobus/chilometro di: a) L. 75 nel periodo 1 aprile-31 dicembre 1972; b) L. 105 nell'anno 1973; c) L. 110 nell'anno 1974; d) L. 140 nell'anno 1975; e) L. 175 nell'anno 1976; f) L. 205 nell'anno 1977; g) L. 215 nell'anno 1978; h) L. 235 nell'anno 1979; i) L. 400 nell'anno 1980; l) L. 460 nell'anno 1981; m) L. 535 nell'anno 1982; n) L. 605 nell'anno 1983; o) L. 665 nell'anno 1984; p) L. 715 nell'anno 1985; q) L. 760 nell'anno 1986. 2. I criteri e le modalita' di erogazione del contributo saranno stabiliti, previo parere della commissione di cui all'art. 4, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate, in misura proporzionale alle passivita' ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi e tenendo conto altresi' degli altri interventi finanziari a qualsiasi titolo concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. 3. Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e ne sara' data comunicazione alle regioni interessate. 4. Le perdite o i disavanzi eventualmente non coperti dal contributo di cui al presente articolo restano a carico dei soggetti esercenti gli autoservizi di linea. 5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985 e di lire 25 miliardi per l'anno 1986".