Art. 3.
  1.  Il  contributo  chilometrico  di  cui all'art. 2 della legge 13
dicembre   1986,   n.   877,   sara'   commisurato  alla  percorrenza
chilometrica  annuale  di  ciascuna  autolinea,  ricavata  secondo  i
criteri  dell'art.  2 del presente decreto, denunciata dall'impresa e
controllata dall'ufficio provinciale M.C.T.C. competente.
  2.  I  soggetti di cui all'art. 1 dovranno allegare alla domanda di
contributo  una  dichiarazione  debitamente  sottoscritta e compilata
secondo lo schema allegato.
  3.  L'ammontare  del  contributo  non  potra'  essere  superiore al
passivo denunciato.
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n. 877/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Il  contributo  di  cui  all'art. 1 e'
          corrisposto fino al limite massimo  per  autobus/chilometro
          di:

               a) L. 75 nel periodo 1› aprile-31 dicembre 1972;
               b) L. 105 nell'anno 1973;
               c) L. 110 nell'anno 1974;
               d) L. 140 nell'anno 1975;
               e) L. 175 nell'anno 1976;
               f) L. 205 nell'anno 1977;
               g) L. 215 nell'anno 1978;
               h) L. 235 nell'anno 1979;
               i) L. 400 nell'anno 1980;
               l) L. 460 nell'anno 1981;
               m) L. 535 nell'anno 1982;
               n) L. 605 nell'anno 1983;
               o) L. 665 nell'anno 1984;
               p) L. 715 nell'anno 1985;
               q) L. 760 nell'anno 1986.

             2. I criteri e le modalita' di erogazione del contributo
          saranno stabiliti, previo parere della commissione  di  cui
          all'art.  4,  con  decreto  del  Ministro dei trasporti, di
          concerto con il Ministro del tesoro,  tenendo  conto  delle
          risultanze  dei  conti  di  esercizio  del  complesso delle
          autolinee  esercitate,   in   misura   proporzionale   alle
          passivita'   ritenute   ammissibili,  escludendo  la  parte
          relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto  ad
          impianti   fissi  e  tenendo  conto  altresi'  degli  altri
          interventi finanziari a  qualsiasi  titolo  concessi  dallo
          Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
             3.  Le  relative erogazioni saranno disposte con decreto
          del Ministro dei trasporti e ne  sara'  data  comunicazione
          alle regioni interessate.
             4.  Le  perdite  o i disavanzi eventualmente non coperti
          dal contributo di cui al presente articolo restano a carico
          dei soggetti esercenti gli autoservizi di linea.
             5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata
          la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985 e di lire  25
          miliardi per l'anno 1986".