Art. 3. 
Esportazioni di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE 
  1. Il detentore di rifiuti in Italia che intenda spedirli in  Stati
membri della CEE  deve  effettuare  una  comunicazione  all'autorita'
competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE  interessati
dal transito nonche'  alla  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui
territorio sono stoccati i rifiuti. 
  2. La comunicazione deve riportare i dati  contenuti  nell'apposita
sezione del bollettino di spedizione. Il bollettino di spedizione  di
cui  all'allegato  I  deve  essere   compilato   conformemente   alle
istruzioni indicate nell'allegato II. 
  3. La regione o privincia autonoma puo' formulare obiezioni entro i
20 giorni successivi al ricevimento della  comunicazione  di  cui  al
comma 1,  ovvero  opporsi  alla  spedizione  in  quanto  la  medesima
compromette i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici  e
nocivi e del  PCB  adottati  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
dandone comunicazione all'autorita' competente  dello  Stato  CEE  di
destinazione. 
  4. La spedizione e' subordinata alla presentazione alla  regione  o
provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, di  un
attestato di ricevimento  della  comunicazione  rilasciato  da  parte
dello Stato di  destinazione.  Copia  dell'attestato  di  ricevimento
viene trasmessa, a cura del detentore, al Ministero  dell'ambiente  e
all'ufficio doganale di transito. 
  5. In caso di spedizione in uno Stato terzo rispetto alla  CEE,  ma
appartenente   all'OCSE,   la   spedizione   e'   subordinata    alla
presentazione alla regione o provincia autonoma  sul  cui  territorio
sono stoccati i rifiuti, con copia al Ministero dell'ambiente,  della
documentazione attestante l'assenso dello Stato di  destinazione  dei
rifiuti, espresso in calce o in  allegato  alla  comunicazione.  Deve
essere altresi'  presentato  l'attestato  di  ricevimento  rilasciato
dall'ultimo  Stato  CEE  di   transito,   limitrofo   a   quello   di
destinazione, qualora tale Stato abbia informato con almeno tre  mesi
di anticipo la Commissione CEE e l'Italia della volonta' di avvalersi
di tale facolta'. La regione o provincia autonoma interessata, a meno
che non ritenga di formulare obiezioni a norma del comma 3,  rilascia
apposita certificazione in ordine alla documentazione  predetta,  che
deve    essere    esibita    all'ufficio    doganale    al    momento
dell'esportazione. 
  6. La spedizione e' altresi' subordinata alla  presentazione  della
garanzia di cui al successivo art. 6. 
  7.  In  caso  di   trasporto   via   mare,   contestualmente   alle
comunicazioni di cui al comma 1, copia del bollettino  di  spedizione
deve essere consegnata all'autorita' marittima del porto  di  imbarco
ai fini della tutela della sicurezza portuale  e  della  navigazione,
fermo restando quanto disposto dall'art.  4,  commi  4,  5  e  6  del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. 
  8. Per quanto  attiene  al  trasporto  dei  rifiuti  in  territorio
italiano, si applica il disposto del precedente art. 2, comma 3. 
 
          Nota all'art. 3:
             L'art.   4,  commi  4,  5  e  6  del  D.L.  n.  397/1988
          (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
          industriali),  in  corso  di  conversione  in  legge, cosi'
          recita:
             "4. I rifiuti speciali, nonche' quelli tossici e nocivi,
          provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle
          merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
          trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette
          a controllo dell'autorita' marittima.
             5.  L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonche' dei
          rifiuti di  qualsiasi  genere  indicati  nell'art.  2,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n.  915,  deve  essere  effettuato  previa   autorizzazione
          rilasciata  dal  capo del compartimento marittimo nella cui
          circoscrizione  e'  ubicato  il  porto  d'imbarco.  Non  si
          applicano  le  disposizioni  del  comma  2 dell'art. 10 del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella
          parte  in  cui  e'  previsto  che   l'iscrizione   all'albo
          sostituisce l'autorizzazione.
             6.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del  presente  decreto,  il  Ministro  della  marina
          mercantile,  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente,
          emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio
          dell'autorizzazione  prevista  dal  comma  5. Con lo stesso
          decreto si provvede ad aggiornare la classificazione  delle
          merci  pericolose  di  cui  al decreto del Presidente della
          Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008".