Art. 3. 
  1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio  dell'attivita'  di
mediazione  su  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  nonche'  a
svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione
dell'affare. 
  2. L'iscrizione nel ruolo e' a  titolo  personale;  l'iscritto  non
puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se
non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. 
  3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo
possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica  in
materia immobiliare da parte di enti pubblici. 
  4. Essi hanno titolo per essere inclusi  nel  ruolo  dei  periti  e
degli  esperti,  tenuto  dalle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e  agricoltura,  nonche'  negli  elenchi  dei  consulenti
tecnici presso i tribunali. 
  5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi  titolo,  le  attivita'
disciplinate dalla presente legge per conto di  imprese  organizzate,
anche  in  forma  societaria,  per  l'esercizio   dell'attivita'   di
mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.