Art. 3. 
 
             (Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica) 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica  e'  subordinato  ad
una  specifica  formazione  professionale,  da  acquisirsi,  dopo  il
conseguimento della laurea in psicologia o in medicina  e  chirurgia,
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che  prevedano
adeguata formazione e  addestramento  in  psicoterapia,  attivati  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162,  presso  scuole  di  specializzazione  universitaria  o   presso
istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui  all'art.  3
del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. Agli psicoterapeuti non medici e'  vietato  ogni  intervento  di
competenza esclusiva della professione medica. 
  3. Previo consenso del paziente,  lo  psicoterapeuta  e  il  medico
curante sono tenutialla reciproca informazione. 
 
          Nota all'art. 3:
             Il  D.P.R.  n.  162/1982 concerne il riordinamento delle
          scuole  dirette  a   fini   speciali,   delle   scuole   di
          specializzazione   e   dei  corsi  di  perfezionamento.  Il
          relativo art. 3 cosi' recita:
             "Art.   3   (Uniformita'  di  ordinamento  delle  scuole
          appartenenti alla stessa tipologia). -  Il  Ministro  della
          pubblica   istruzione,  sentito  il  parere  del  Consiglio
          universitario nazionale, provvede, con  propri  decreti,  a
          stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i
          requisiti di ammissione,  la  durata  e  la  frequenza  dei
          corsi,  l'indicazione del numero complessivo degli esami di
          profitto e delle discipline obbligatorie  con  le  connesse
          attivita'  pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli
          studi, le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  e  del
          tirocinio  pratico nonche' le attivita' valutabili ai sensi
          del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:
               a)  per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali
          e delle scuole di specializzazione allorche' sia necessario
          adeguare  il  nostro  ordinamento  alle  direttive  CEE  in
          materia;
               b)  per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali
          che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore  abilitante
          per l'esercizio professionale.
             Per  le  scuole  di  specializzazione  e  per  le scuole
          dirette a fini speciali in settori riguardanti il  servizio
          sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica
          istruzione sara' adottato  di  concerto  con  quello  della
          sanita', sentito anche il Consiglio superiore di sanita'.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su
          proposta  del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   di
          concerto   con   i  Ministri  interessati,  possono  essere
          previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali
          o di specializzazione, la cui attivita' emerga in relazione
          all'attuazione di piani di  sviluppo  economico  e  sociale
          approvati   con   legge   e   per   la   cui  realizzazione
          nell'ordinamento  universitario  non  siano   previste   le
          corrispondenti qualificazioni professionali.
             Sara'  agevolata l'istituzione presso le Universita' dei
          predetti corsi".