Art. 3. (Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica) 1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenutialla reciproca informazione.
Nota all'art. 3: Il D.P.R. n. 162/1982 concerne il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. Il relativo art. 3 cosi' recita: "Art. 3 (Uniformita' di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia). - Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attivita' pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalita' di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonche' le attivita' valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi: a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorche' sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive CEE in materia; b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale. Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sara' adottato di concerto con quello della sanita', sentito anche il Consiglio superiore di sanita'. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attivita' emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali. Sara' agevolata l'istituzione presso le Universita' dei predetti corsi".