Art. 3. 
(Le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione). 
 
  1.  Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione   e   di
attuazione degli  interventi  destinati  a  realizzare  le  finalita'
indicate all'articolo 1 curano in particolare. 
  a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del  suolo  nei
bacini  idrografici,   con   interventi   idrogeologici,   idraulici,
idraulico-forestali,    idraulico-agrari,     silvo-pastorali,     di
forestazione e di bonifica, anche  attraverso  processi  di  recupero
naturalistico, botanico e faunistico; 
  b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei  corsi  d'acqua,
dei rami terminali dei fiumi e delle  loro  foci  nel  mare,  nonche'
delle zone umide; 
  c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi  di  invaso,
vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori,  scolmatori,
diversivi  o  altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni   e   dagli
allagamenti; 
  d) la disciplina delle attivita' estrattive, al fine  di  prevenire
il dissesto del territorio, inclusi erosione  ed  abbassamento  degli
alvei e delle coste; 
  e) la  difesa  e  il  consolidamento  dei  versanti  e  delle  aree
instabili, nonche' la difesa degli  abitati  e  delle  infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; 
  f) il contenimento dei  fenomeni  di  subsidenza  dei  suoli  e  di
risalita delle acque marine lungo i  fiumi  e  nelle  falde  idriche,
anche  mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle   preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; 
  g) la protezione delle  coste  e  degli  abitati  dall'invasione  e
dell'erosione delle acque marine ed il  ripascimento  degli  arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; 
  h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo
di  fermarne  il  degrado  e,  rendendole  conformi  alle   normative
comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale  utilizzazione  per
le esigenze della alimentazione,  degli  usi  produttivi,  del  tempo
libero,  della  ricreazione  e  del  turismo,   mediante   opere   di
depurazione degli effluenti urbani, industriali  ed  agricoli,  e  la
definizione  di  provvedimenti  per  la  trasformazione   dei   cicli
produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi
in agricoltura; 
  i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali  e
profonde, con una  efficiente  rete  idraulica,  irrigua  ed  idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il minimo deflusso costante vitale negli alvei  sottesi,  nonche'  la
polizia delle acque; 
  l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia  idraulica,  di
navigazione interna, di  piena  e  di  pronto  intervento  idraulico,
nonche' della gestione degli impianti; 
  m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle  opere  e  degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni; 
  n) la regolamentazione dei territori interessati  dagli  interventi
di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela  ambientale,
anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e  la
conservazione delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di  parchi
fluviali e lacuali e di aree protette; 
  o) la gestione integrata in ambiti ottimali  dei  servizi  pubblici
nel settore, sulla base di criteri di economicita'  e  di  efficienza
delle prestazioni; 
  p) il riordino del vincolo idrogeologico; 
  q) l'attivita' di  prevenzione  e  di  allerta  svolta  dagli  enti
periferici operanti sul territorio. 
  2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base
delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo  criteri,
metodi  e  standards,  nonche'  modalita'  di  coordinamento   e   di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti  al  fine,
tra l'altro, di garantire omogeneita' di: 
  a) condizioni di salvaguardia della vita umana  e  del  territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni; 
  b) modalita' di utilizzazione  delle  risorse  e  dei  beni,  e  di
gestione dei servizi connessi.