Art. 3 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 3.1 In relazione alle finalita' delle presenti norme si considerano tre livelli di qualita' dello spazio costruito. L'accessibilita' esprime il piu' alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato. La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita' limitato ad una parte piu' o meno estesa dell'edificio o delle unita' immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. La adattabilita' rappresenta un livello ridotto di qualita', potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilita'; l'adattabilita' e', pertanto, un'accessibilita' differita. 3.2 L'accessibilita' deve essere garantita per quanto riguarda: a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali; b) le parti comuni. Negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e' consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la possibilita' della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla piu' alta unita' immobiliare e' posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. 3.3 Devono inoltre essere accessibili; a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unita' immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384. b) gli ambienti destinati ad attivita' sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5. 3.4 Ogni unita' immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilita' si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unita' immobiliari sono accessibili; b) nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre la fruibilita' degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; c) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' ricettive il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili; d) nelle unita' immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose e' accessibile; e) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilita' anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; f) nei luoghi di lavoro sedi di attivita' non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, e' sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita'. g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, e' sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita': 3.5 Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non e' gia' richiesta l'accessibilita' e/o la visitabilita', fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.