Art. 3.
1.((  Le  opere  di  cui  all'articolo 2 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste  dai  regolamenti  edilizi,
anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati. ))
2.  E'  fatto  salvo l'obbligo di rispetto dalle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile (a) nell'ipotesi in cui  tra  le
opere  da  realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
 
          (a)  Il testo degli articoli 873 e 907 del codice civile e'
          il seguente:
          "Art.   873  ((  Distanze  nelle  costruzioni  ))  .  -  Le
          costruzioni  su  fondi  finitimi,  se  non  sono  unite   o
          aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre
          metri. Nei regolamenti locali  puo'  essere  stabilita  una
          distanza maggiore".
          "Art.  907 (( Distanza delle costruzioni dalle vedute )). -
          Quando si e' acquistato il diritto di aver  vedute  dirette
          verso  il  fondo vicino, il proprietario di questo non puo'
          fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
          dell'art. 905.
          Se  la  veduta  diretta  forma  anche  veduta  obliqua,  la
          distanza di tre metri deve pure osservarsi dai  lati  della
          finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
          Se  si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui
          sono  le  dette  vedute  dirette  e  oblique,   essa   deve
          arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia".