Art. 3.
Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di
rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. (( Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato
a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente
prevista la possibilita' che le singole banche aderenti adottino,
dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni
migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del
presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilita' del
mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni. )).
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano
di ammortamento originariamente previsto e quello risultante
dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di
finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base
all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, (( maggiorabile
fino ad un massimo )) di uno spread dello 0,50 (( annuo. )).
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale
differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di
finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data
di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla
base di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della
rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato
sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
(( 6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalita'
convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza
di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalita', anche
ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente
disposizione si applica altresi' nel caso in cui, per effetto della
rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia
soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di
un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal
caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento
di alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito
dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario
del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. )).
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla
convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati,
secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta
di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal
mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del
mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari
finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
(( 8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili
solo in senso piu' favorevole al mutuatario. )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni:
«Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e
finanziari, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non
preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui
all'art. 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1,
il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto. Resta salva la
possibilita' del creditore originario e del debitore di
pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata
anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle
condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volonta' del debitore e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarieta' sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 39 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la
quinta parte del debito originario, hanno diritto a una
riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno
inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di
uno o piu' immobili ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora
dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una
garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.».