Art. 3.

               Rinegoziazione mutui per la prima casa

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e l'Associazione
bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  aperta  all'adesione  delle  banche  e  degli  intermediari
finanziari  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
1° settembre   1993,   n.   385,   le   modalita'  ed  i  criteri  di
rinegoziazione,  anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito  ai  sensi  dell'articolo 120,  comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  385  del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.  (( Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato
a   vantaggio  dei  mutuatari,  nella  convenzione  e'  espressamente
prevista  la  possibilita'  che  le singole banche aderenti adottino,
dandone   puntuale  informazione  ai  clienti,  eventuali  condizioni
migliorative  rispetto  a  quanto  previsto ai commi 2 e seguenti del
presente  articolo,  ferma  restando  l'opzione  di  portabilita' del
mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni. )).
  2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
del  mutuo  ad  un  ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando  all'importo  originario  del  mutuo il tasso di interesse
come  risultante  dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del  contratto  nell'anno  2006. L'importo della rata cosi' calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3.  La  differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano
di   ammortamento   originariamente   previsto  e  quello  risultante
dall'atto   di  rinegoziazione  e'  addebitata  su  di  un  conto  di
finanziamento  accessorio  regolato  al  tasso che si ottiene in base
all'IRS  a  dieci  anni, alla data di rinegoziazione, (( maggiorabile
fino ad un massimo )) di uno spread dello 0,50 (( annuo. )).
  4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
la  differenza  tra  l'importo  della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento  originariamente  previsto e quello risultante dall'atto
di   rinegoziazione  generi  saldi  a  favore  del  mutuatario,  tale
differenza  e'  imputata  a  credito  del  mutuatario  sul  conto  di
finanziamento  accessorio.  Qualora  il  debito  del conto accessorio
risulti  interamente  rimborsato  l'ammortamento  del  mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
   5.  L'eventuale  debito risultante dal conto accessorio, alla data
di  originaria  scadenza  del  mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla
base  di  rate  costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della
rata  risultante  dalla  rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato
sulla  base  dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
((    6.  Le  garanzie  gia'  iscritte  a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione   continuano   ad   assistere,  secondo  le  modalita'
convenute,  il  rimborso del debito che risulti alla data di scadenza
di  detto  mutuo  senza  il  compimento  di  alcuna formalita', anche
ipotecaria,  fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5,
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385.  La  presente
disposizione  si  applica altresi' nel caso in cui, per effetto della
rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia
soggetto   diverso   dal   cessionario   del   mutuo  nell'ambito  di
un'operazione  di  cartolarizzazione  con cessione di crediti. In tal
caso  la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento
di  alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito
dell'integrale  soddisfacimento  del  credito vantato dal cessionario
del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. )).
  7.  Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del   decreto  legislativo  n.  385  del  1993  che  aderiscono  alla
convenzione  di  cui  al  comma 1  formulano  ai clienti interessati,
secondo  le  modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta
di  rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  L'accettazione  della  proposta e' comunicata dal
mutuatario  alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla  comunicazione  della  proposta  stessa.  La rinegoziazione del
mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2009.
  8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
e  tasse  di  alcun  genere  e  per esse le banche e gli intermediari
finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
((     8-bis.  Le  disposizioni del presente articolo sono derogabili
solo in senso piu' favorevole al mutuatario. )).
 
                            Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  106  del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia):
              «Art.  106 (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 120 del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
              «2.  Il  CICR  stabilisce  modalita'  e  criteri per la
          produzione  di  interessi  sugli  interessi  maturati nelle
          operazioni  poste  in  essere nell'esercizio dell'attivita'
          bancaria,  prevedendo  in ogni caso che nelle operazioni in
          conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
          la  stessa  periodicita'  nel conteggio degli interessi sia
          debitori sia creditori.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
          31 gennaio  2007,  n.  7  (Misure urgenti per la tutela dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   2 aprile   2007,   n.   40,   e  successive
          modificazioni:
              «Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
          caso  di  mutuo,  apertura di credito od altri contratti di
          finanziamento   da   parte   di   intermediari   bancari  e
          finanziari,   la   non   esigibilita'   del  credito  o  la
          pattuizione  di  un  termine  a  favore  del  creditore non
          preclude  al  debitore  l'esercizio  della  facolta' di cui
          all'art. 1202 del codice civile.
              2.  Nell'ipotesi  di surrogazione ai sensi del comma 1,
          il  mutuante  surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
          personali  e  reali, al credito surrogato. L'annotamento di
          surrogazione  puo'  essere  richiesto al conservatore senza
          formalita',   allegando   copia   autentica   dell'atto  di
          surrogazione   stipulato  per  atto  pubblico  o  scrittura
          privata.
              3.   E'   nullo   ogni  patto,  anche  posteriore  alla
          stipulazione  del contratto, con il quale si impedisca o si
          renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
          surrogazione  di  cui al comma 1. La nullita' del patto non
          comporta   la   nullita'  del  contratto.  Resta  salva  la
          possibilita'  del  creditore  originario  e del debitore di
          pattuire  la  variazione, senza spese, delle condizioni del
          contratto  di  mutuo  in essere, mediante scrittura privata
          anche non autenticata.
              3-bis.  La  surrogazione  di cui al comma 1 comporta il
          trasferimento   del  contratto  di  mutuo  esistente,  alle
          condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
          con  l'esclusione  di  penali  o  altri  oneri di qualsiasi
          natura.  Non  possono  essere  imposte  al  cliente spese o
          commissioni   per  la  concessione  del  nuovo  mutuo,  per
          l'istruttoria  e  per  gli  accertamenti  catastali, che si
          svolgono  secondo procedure di collaborazione interbancaria
          improntate  a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
          adempimenti e dei costi connessi.
              4.  La  surrogazione  per  volonta'  del  debitore e la
          ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
          il venir meno dei benefici fiscali.
              4-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
          l'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 17 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
          le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
              4-ter.    All'onere   derivante   dall'attuazione   del
          comma 4-bis,  valutato  in  2,5  milioni  di  euro  annui a
          decorrere    dall'anno    2007,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2007-2009,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per
          l'anno  2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
          relativo  al  medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di
          euro   per   l'anno   2008,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero della solidarieta' sociale.
              4-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze
          provvede    al    monitoraggio    degli   oneri   derivanti
          dall'applicazione    del   comma 4-bis,   anche   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  11-ter,  comma 7, della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  e
          trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
          eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'art. 7, secondo
          comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 39 del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
              «5.  I  debitori,  ogni  volta  che  abbiano estinto la
          quinta  parte  del  debito  originario, hanno diritto a una
          riduzione  proporzionale  della  somma iscritta. Essi hanno
          inoltre  il  diritto di ottenere la parziale liberazione di
          uno   o  piu'  immobili  ipotecati  quando,  dai  documenti
          prodotti  o  da  perizie,  risulti  che per le somme ancora
          dovute   i   rimanenti  beni  vincolati  costituiscono  una
          garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.».