Art. 3.
                              Start up
  1.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo  67  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale  in  societa'  di  cui  all'articolo  5, escluse le societa'
semplici  e  gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera  a)  ,  costituite  da  non  piu' di sette anni, possedute da
almeno  tre  anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei  contratti  indicati  nelle disposizioni di cui alle lettere c) e
c-bis)  relativi  alle medesime societa', rispettivamente posseduti e
stipulati  da  almeno  tre  anni,  non concorrono alla formazione del
reddito  imponibile  in  quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro  due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di  cui  all'articolo  5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale  sociale  o  l'acquisto  di partecipazioni al capitale delle
medesime,  sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
  6-ter  L'importo  dell'esenzione prevista dal comma (( 6-bis )) non
puo'  in  ogni  caso  eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa'  le  cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni  anteriori  alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di  beni  materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali   ammortizzabili,   nonche'   per   spese  di  ricerca  e
sviluppo.».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo   unico   delle  imposte  sui  redditi),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 68 (Plusvalenze) . - 1.-5. (Omissis) .
              6.  Le  plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
          c-ter)  del  comma  1  dell'art.  67  sono costituite dalla
          differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la somma
          od  il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
          valore  di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
          ogni   onere   inerente   alla  loro  produzione,  compresa
          l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato   agli   effetti  dell'imposta  di  successione,
          nonche',  per  i  titoli  esenti da tale imposta, il valore
          normale  alla  data di apertura della successione. Nel caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite  sulla  base  di aumento gratuito del capitale il
          costo   unitario   e'   determinato   ripartendo  il  costo
          originario  sul  numero  complessivo  delle azioni, quote o
          partecipazioni  di  compendio.  Per le partecipazioni nelle
          societa'  indicate  dall'art.  5,  il  costo e' aumentato o
          diminuito  dei  redditi e delle perdite imputate al socio e
          dal  costo  si  scomputano,  fino a concorrenza dei redditi
          gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al  socio. Per le
          valute  estere  cedute  a  termine  si assume come costo il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula  del  contratto  di  cessione. Il costo o valore di
          acquisto  e'  documentato  a  cura del contribuente. Per le
          valute  estere  prelevate  da depositi e conti correnti, in
          mancanza  della  documentazione  del  costo, si assume come
          costo  il  valore  della valuta al minore dei cambi mensili
          accertati  ai  sensi  dell'art.  110,  comma 9, nel periodo
          d'imposta   in   cui   la  plusvalenza  e'  realizzata.  Le
          minusvalenze   sono  determinate  con  gli  stessi  criteri
          stabiliti per le plusvalenze.
                6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
          del  comma  1,  dell'art.  67  derivanti  dalla cessione di
          partecipazioni  al  capitale in societa' di cui all'art. 5,
          escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
          e  all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
          di  sette  anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
          cessione   degli   strumenti  finanziari  e  dei  contratti
          indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
          relativi  alle medesime societa', rispettivamente posseduti
          e  stipulati  da  almeno  tre  anni,  non  concorrono  alla
          formazione  del reddito imponibile in quanto esenti qualora
          e   nella   misura   in   cui,  entro  due  anni  dal  loro
          conseguimento,   siano   reinvestite  in  societa'  di  cui
          all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
          la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
          capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
          delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
          da non piu' di tre anni.
                6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista dal comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di  cessione,  nei cinque anni anteriori alla cessione, per
          l'acquisizione   o   la  realizzazione  di  beni  materiali
          ammortizzabili,   diversi   dagli   immobili,   e  di  beni
          immateriali  ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
          sviluppo.
              7-9. (Omissis) .».