Art. 3.
  1.  I  quantitativi  di vino a denominazione di origine controllata
e/o  atti a divenire a denominazione di origine controllata «Cesanese
del  Piglio»  o  «Piglio», ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute  nel  disciplinare  di produzione approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche,
provenienti  dalla  vendemmia  2007  e  precedenti,  che alla data di
entrata  in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
decreto  trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in
fase   di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino  ad
esaurimento  delle  scorte  con  la d.o.c., a condizione che le Ditte
produttrici   interessate   comunichino  all'Ufficio  competente  per
territorio  dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita'
dei  Prodotti  Agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio,
entro  sessanta  giorni  dalla  citata  data  di  entrata  in  vigore
dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso
le stesse.