Art. 3. Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti 1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate)) con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. (( 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.)) 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.)) (( 3. Nella scuola secondaria di primo grado,)) sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, ((con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,)) un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (( 3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:) )) (( «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».)) (( 4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.)) 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, ((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni,)) e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».