Art. 3.
        Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

  1.  Dall'  anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria la
valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la   certificazione   delle   competenze  da  essi  acquisite  ((sono
effettuati  mediante  l'attribuzione  di  voti  espressi  in decimi e
illustrate))   con   giudizio   analitico   sul  livello  globale  di
maturazione raggiunto dall'alunno.
((  1-bis.  Nella  scuola  primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.))
  2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni  e  la  certificazione  delle  competenze  da  essi  acquisite
((nonche  la  valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.))
((  3.  Nella  scuola  secondaria di primo grado,)) sono ammessi alla
classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo,
gli   studenti   che   hanno  ottenuto,  ((con  decisione  assunta  a
maggioranza  dal  consiglio  di classe,)) un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
((  3-bis.  Il  comma  4  dell'articolo 185 del testo unico di cui al
decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297  e'  sostituito  dal
seguente:) ))
((  «4.  L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica  dei  traguardi  di  competenza  e  del  livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».))
((  4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e' abrogato.))
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, si provvede al
coordinamento  delle norme vigenti per la valutazione degli studenti,
((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilita'  degli  alunni,))  e  sono  stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge   23   agosto   1988,   n.  400  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».