Art. 3.
Documenti  richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel
territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera.
  1.  Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si
presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto  valido  o
documento   equipollente,   riconosciuto  dalle  autorita'  italiane,
nonche' di visto ove prescritto, che siano in regola con  le  vigenti
disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria
e assicurativa e che osservino le formalita' richieste.
  2.   Il   Ministro   degli   affari  esteri,  sentito  il  Ministro
dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri  decreti
i paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine,
si  terra'  anche  conto,  nel  contesto delle relazioni bilaterali e
multilaterali esistenti e di quelle da  definire,  della  provenienza
dei  flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri
extracomunitari entrati in Italia,  che  sono  stati  condannati  per
traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.
  3.  Il visto di ingresso e' rilasciato dalle autorita' diplomatiche
o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel  visto
sono  specificati  il  motivo, la durata e, se del caso, il numero di
ingressi consentiti nel territorio  dello  Stato.  Esso  puo'  essere
limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.
  4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento  dei  minori,
gli  uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera
stessa gli stranieri che non ottemperano  agli  obblighi  di  cui  al
comma 1.
  5. Gli uffici predetti devono, altresi', respingere dalla frontiera
gli stranieri, anche se muniti di  visto,  che  risulti  siano  stati
espulsi  o  segnalati  come persone pericolose per la sicurezza dello
Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo  mafioso  o
dedite  al  traffico  illecito  di  stupefacenti  o ad organizzazioni
terroristiche, nonche' gli  stranieri  che  risultino  manifestamente
sprovvisti  di  mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di
respingimento deve essere motivato per iscritto.
  6.  Non e' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se
privo di denaro sufficiente, chi esibisce  documentazione  attestante
la disponibilita' in Italia di beni o di una occupazione regolarmente
retribuita, ovvero l'impegno  di  un  ente  o  di  una  associazione,
individuati  con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, o di un privato,  che  diano  idonea
garanzia,  ad  assumersi  l'onere  del  suo alloggio e sostentamento,
nonche' del suo rientro in patria.
  7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), stabilisce i criteri e le modalita'
per l'attuazione del comma 6.
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
attivita'  dirette  a  favorire  l'ingresso   degli   stranieri   nel
territorio  dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
decreto e' punito con la reclusione fino a due anni o  con  la  multa
fino  a  lire  due  milioni. Se il fatto e' commesso a fine di lucro,
ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena  e'  della
reclusione  da  due  a sei anni e della multa da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni.
  9.  Gli  agenti  marittimi  raccomandatari  ed  i vettori aerei che
omettano  di  riferire  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  della
presenza,  a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione
irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono  soggetti
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire cinquecentomila,  determinata  dal  prefetto.  Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante modifiche al sistema penale.
  10.  E'  comunque  a  carico del vettore il rimpatrio del cittadino
straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per
mancanza dei documenti prescritti.
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   (a)  Per  il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in
appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 1.