Art. 3. Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera. 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalita' richieste. 2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni. 3. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso puo' essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. 4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1. 5. Gli uffici predetti devono, altresi', respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonche' gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto. 6. Non e' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilita' in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di una associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonche' del suo rientro in patria. 7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), stabilisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 6. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorita' di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. 10. E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti. ------------------- (a) Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 1.